1. Il nome, la sede, il simbolo e la durata dell’Associazione
a. Il nome dell’Associazione è “Meridionalisti – federalisti europei”.
b. La sede è fissata in Napoli. Potranno essere istituite sedi in altre località a seguito di una specifica deliberazione assembleare.
c. L’associazione assume come proprio simbolo un logo costituito dalla scritta “MERIDIONALISTI” in caratteri cubitali blu scuro, con un secondo rigo con la scritta “federalisti europei” in corsivo minuscolo bianco. Il testo “MERIDIONALISTI federalisti europei”, come sopra descritto è posto su uno sfondo celeste con margine superiore a forma di onda ricorrente, nella metà inferiore di un cerchio, internamente in giallo, esternamente in rosso. Nel cerchio è contenuto nella parte superiore con fondo bianco un giglio giallo con una girandola a tre braccia e nella metà inferiore dopo la scritta “MERIDIONALISTI federalisti europei” su fondo celeste la parte rimanente del giglio riprodotta in celeste chiaro. Il campione grafico si allega allo Statuto (Allegato 1).
d. Il Presidente è responsabile del simbolo e ne autorizza l’uso.
e. La durata della Associazione è illimitata.
2. Iscrizione all’Associazione
a. Può iscriversi ogni persona fisica che ne condivida le finalità, i valori fondanti e l’ispirazione meridionalista a condizione che abbia compiuto la maggiore età al momento della richiesta di adesione.
b. L’iscrizione genera una reciproca assunzione di diritti e doveri tra gli iscritti e tra questi ultimi e l’Associazione descritti in questo Statuto.
c. L’iscrizione è individuale ed ha durata illimitata. Si completa attraverso la registrazione nell’anagrafe degli iscritti previa approvazione del Presidente. L’iscrizione è rinnovata ogni anno con il pagamento della quota annuale di iscrizione.
d. La richiesta di iscrizione può essere inoltrata attraverso un modulo elettronico disponibile online sul sito ufficiale dell’Associazione oppure, in alternativa, compilando un modulo di richiesta cartacea. Nel primo caso l’Associazione si riserva, entro 30 giorni di chiedere la documentazione cartacea al richiedente. In quest’ultimo caso, se entro 30 giorni dalla comunicazione dell’Associazione il richiedente non produrrà la documentazione prevista la richiesta si intenderà non perfezionata e quindi nulla.
e. Il Presidente comunica al richiedente l’esito della richiesta con qualsiasi mezzo di trasmissione. In caso di non accoglimento dell’iscrizione la quota versata all’atto della domanda sarà restituita.
f. La quota annuale di iscrizione viene determinata e resa pubblica con evidenza sul sito web ufficiale dell’Associazione entro il mese di dicembre dell’anno precedente alla sua decorrenza.
g. Gli iscritti all’Associazione restano tali fino a quando non decadono per le seguenti cause:
(1) Condanne per reati contrari agli scopi dello Statuto.
(2) Mancato versamento delle quote sociali nei tempi comunicati annualmente.
(3) Comportamento lesivo verso l’Associazione o verso i suoi componenti.
(4) Il recesso volontario, da comunicare in forma tracciabile, anche informatica al Presidente.
h. L’iscrizione all’Associazione è incompatibile con:
(1) L’iscrizione a partiti, movimenti o associazioni che sostengono l’odio razziale o la discriminazione razziale, etnica, religiosa, e di genere, o che limitano i diritti civili garantiti dalla Costituzione Repubblicana.
(2) La partecipazione ad associazioni che comportino vincoli di segretezza o forme di mutuo sostegno che professino o pratichino idee in contrasto con i valori fondanti di cui al presente Statuto.
(3) La condanna in via definitiva per la violazione di leggi contrarie ai principi ed alle finalità dell’Associazione.
3. L’organizzazione dei Meridionalisti
La struttura è quella di una “organizzazione fluida”; all’occorrenza può essere organizzata su base territoriale e/o per ambiti settoriali e/o per aree tematiche. Alla guida dell’organizzazione ci sono il Presidente supportato dall’Ufficio di Presidenza, il Vice Presidente, il Segretario, il Direttivo e i referenti/coordinatori delle aree geografiche, dei settori e delle aree tematiche. Un ruolo fondamentale è riservato all’Assemblea Generale.
a. L’Assemblea Generale
(1) L’Assemblea Generale è l’espressione suprema della democrazia dei Meridionalisti.
(2) L’Assemblea Generale è convocata su richiesta del Presidente, oppure del Segretario o di un terzo degli iscritti.
(3) L’Assemblea Generale svolge un ruolo determinante a sostegno del Presidente per l’adattamento e il perfezionamento della linea politica.
(4) L’Assemblea Generale potrà anche svolgersi con l’ausilio di servizi forniti dalla tecnologia esistente e disponibile, quali, ma non solo, video teleconferenze, purché sia consentita ed amplificata l’interazione e la massima partecipazione di tutti gli iscritti.
b. Il Congresso
(1) L’Assemblea Generale è denominata “Congresso” quando si riunisce per eleggere pubblicamente il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario , il Direttivo. In quell’occasione discute ed approva la linea politica e culturale della Associazione. La data del Congresso ordinario è stabilita dal Presidente e si svolge normalmente ogni due anni.
(2) Tutti gli iscritti all’Associazione registrati almeno 30 giorni prima della data di svolgimento dell’Assemblea o 90 giorni prima di un Congresso ed in regola con le quote d’iscrizione avranno diritto di voto.
(3) Alla data della convocazione del Congresso le iscrizioni sono bloccate.
(4) Un regolamento congressuale, emanato dal Direttivo, attribuisce i ruoli e le funzioni per lo svolgimento del Congresso, stabilendo l’ordine del giorno, le modalità di presentazione delle candidature, le modalità di voto degli aventi diritto, e la tecnologia utilizzabile anche per la partecipazione a distanza.
(5) Il Congresso, attraverso la maggioranza dei voti espressi, nei tempi e modi stabiliti dalle regole congressuali:
(a) Decide il programma e gli indirizzi politico culturali dei Meridionalisti e approva documenti di orientamento vincolanti per la sua azione;
(b) Elegge con voto palese il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario Politico, e il Direttivo.
(c) Approva le modifiche allo statuto.
(6) Il Congresso può essere convocato da un terzo degli iscritti per rimuovere qualsiasi carica eletta dell’Associazione.
c. Il Presidente dei Meridionalisti
(1) Il Presidente è eletto dal Congresso, con la maggioranza dei voti validamente espressi, secondo le modalità indicate nei precedenti articoli.
(2) Il Presidente è il rappresentante dei Meridionalisti e coordina le attività del programma in base al quale è stato eletto dal Congresso.
(3) Il Presidente presiede l’Assemblea Generale e il Congresso.
(4) In caso di impedimento permanente, o di dimissioni del Presidente, il Direttivo, in coordinamento con il Vice Presidente, convoca il Congresso per eleggere un nuovo Presidente.
d. Il Vice Presidente
(1) Il Vice Presidente è eletto dal Congresso, con la maggioranza dei voti validamente espressi, secondo le modalità indicate nei precedenti articoli.
(2) Il Vice Presidente presiede l’Assemblea Generale e il Congresso in mancanza del Presidente.
(3) In caso di impedimento permanente, o di dimissioni del Presidente, il Direttivo, in coordinamento con il Vice Presidente, convoca il Congresso per eleggere un nuovo Presidente. Nel frattempo tutte le attribuzioni del Presidente vengono mantenute dal Vice Presidente.
d. Il Segretario
(1) Il Segretario coordina le attività dell’Associazione a sostegno del Presidente.
(2) In caso d’impedimento o di dimissioni del Segretario, il Presidente nomina un nuovo Segretario che rimarrà in carica fino al nuovo Congresso.
e. Il Consiglio Direttivo (Direttivo)
Il Consiglio Direttivo è composto di diritto dal Presidente, dal Vice Presidente e dal Segretario, e dai membri scelti dall’Assemblea Generale. Può partecipare anche il Tesoriere. Il Direttivo può essere ampliato aggiungendo altri membri, fino ad un massimo di tre, per cooptazione. I membri aggiunti per cooptazione sono nominati tra gli iscritti dal Presidente. La composizione della Direttivo così ampliato è sottoposta all’approvazione del Consiglio dei Garanti che ne sancisce la validità.
(1) Il Direttivo determina autonomamente le forme di organizzazione e la pubblicità dei propri lavori;
(2) Il Direttivo conclude di regola le proprie riunioni con la redazione di documenti che riportano le linee di azione e le scelte che impegnano i Meridionalisti sulla base delle indicazioni ricevute dal Presidente.
(3) Approvare le iscrizioni all’Associazione custodendo l’Anagrafe degli iscritti.
(4) Dirimere eventuali controversie sorte all’interno dell’Associazione.
f. Il Tesoriere
(1) Il Tesoriere dell’associazione è nominato tra gli iscritti dal Consiglio Direttivo. La carica è incompatibile con tutti gli altri ruoli dell’Associazione.
(2) Il Tesoriere è responsabile delle attività economiche, patrimoniali e amministrative dei Meridionalisti.
g. Referenti/Coordinatori geografici, settoriali e tematici
Ogni iscritto può diventare un Referente/Coordinatore dell’Associazione in una zona geografica, in un settore produttivo o sociale o per un tema politico, economico o culturale d’interesse dei Meridionalisti,
(1) la candidatura/proposta per la carica di referente deve essere sottoposta al Presidente attraverso la modulistica predisposta dal Direttivo contenente la zona geografica, il settore o il tema d’interesse ed un dettagliato programma che consideri gli obiettivi da raggiungere e la relativa tempistica.
(2) Il Presidente deciderà se nominare o meno l’iscritto procedendo al coordinamento e supervisione del programma concordando la metodologia di valutazione del raggiungimento degli obiettivi.
(3) Il Referente/Coordinatore rimane in carica fino al completamento del suo incarico e comunque non più di due anni.
4. Diritti e doveri delle iscritte e degli iscritti
a. Ogni iscritto ha il diritto – dovere di partecipare alla vita associativa, contribuendo alle sue scelte, attraverso liberi interventi nelle discussioni e nella formulazione delle proposte, esprimendo e sostenendo in ogni sede ed attraverso ogni mezzo i propri ideali, le proprie posizioni culturali e politiche.
b. Ogni iscritto ha il diritto di richiedere la convocazione degli organismi di cui fa parte, la promozione di referendum su temi aventi rilevanza locale, regionale, nazionale ed internazionale, secondo le modalità stabilite dal regolamento adottato.
Parimenti, può richiedere la costituzione di gruppi territoriali, tematici o politici.
c. In particolare, ogni iscritto ha il diritto di:
(1) Partecipare all’elezione degli organi dirigenti dei Meridionalisti ed essere candidati a farne parte.
(2) Avanzare proposte di candidature per le elezioni politiche nazionali e locali.
(3) Presentare ricorso al Direttivo, ricevendone tempestiva risposta, su inadempienze degli organi e su qualunque decisione presa nei propri confronti.
5. Procedure disciplinari
a. Un’azione disciplinare può essere intrapresa nei confronti di un iscritto che compia atti ritenuti contrari alla linea dei Meridionalisti, violazioni del presente Statuto, violazioni delle direttive dei regolamenti emanati dall’Ufficio di Presidenza, o che creasse imbarazzo all’Associazione attraverso comportamenti personali oggetto di indagine da parte della magistratura e/o sfociati in un rinvio a giudizio.
b. L’azione disciplinare ha inizio con una relazione/segnalazione scritta con firma autografa di un iscritto, in cui si formula una specifica contestazione da consegnarsi al Presidente entro e non oltre giorni 30 dall’accaduto o dalla sua conoscenza.
c. La relazione/segnalazione dovrà essere consegnata all’interessato dal Presidente, entro un mese dall’avvenuta conoscenza della presunta violazione, a pena di decadenza dell’azione disciplinare.
d. L’interessato, soggetto alla procedura, avrà quindici giorni di calendario per rispondere alle contestazioni, a mezzo di memoria scritta da consegnare al Presidente. L’interessato ha il diritto di essere ascoltato di persona o via Internet dal Consiglio Direttivo prima che sia presa una decisione nei suoi confronti.
e. Il Consiglio Direttivo deve deliberare entro quindici giorni dalla ricezione della memoria difensiva se infliggere una delle sanzioni disciplinari elencate di seguito, a pena di decadenza della procedura disciplinare, con una maggioranza di due terzi. Il voto potrà avvenire sia di persona, sia via Internet. La decisione deve essere motivata basandosi sull’accertamento della violazione.
f. Instaurato il procedimento disciplinare, il Presidente, sentito il parere del Direttivo, può infliggere una sospensione cautelare in casi particolarmente gravi, fino alla fine del procedimento disciplinare, decidendo anche se pubblicizzare o meno tale sospensione nell’interesse dei Meridionalisti, tutelando nei limiti del possibile la privacy dell’iscritto. In ogni caso è prevista la sospensione cautelare per chi è stato rinviato a giudizio per reati di cui al punto 2.h.(3). Tale sospensione vale fino al proscioglimento o comunque fino all’ultimo grado di giudizio.
g. La sanzione deve essere comunicata per iscritto dal Presidente all’interessato anche via posta elettronica, tutelando la privacy della persona, entro due giorni dalla decisione del Consiglio Direttivo. Le sanzioni sono:
(1) il richiamo scritto
(2) la sospensione per un periodo da un mese a un anno
(3) la rimozione da un incarico elettivo interno
(4) l’espulsione
h. L’iscritto sanzionato ha il diritto di appellarsi per iscritto al Consiglio Direttivo entro sette giorni dalla ricezione della comunicazione per chiedere l’annullamento della sanzione o per la sua riduzione a una più lieve, presentando una nuova memoria difensiva.
i. Il Consiglio Direttivo, in caso di appello, deve rispondere entro sette giorni.
6. L’attività economica
a. L’Associazione ha una propria autonomia patrimoniale che dipende dagli atti e dai rapporti giuridici, economici e patrimoniali da esso posti in essere.
b. L’Associazione ha un conto corrente bancario ed è registrato presso l’Agenzia delle Entrate.
c. L’Associazione può raccogliere fondi pubblici e privati e prendere iniziative di autofinanziamento oltre alla riscossione della quota associativa stabilita dal Congresso.
d. In conformità alle normative vigenti per le attività degli Enti non commerciali è espressamente stabilito che:
(1) L’Associazione non può distribuire agli iscritti, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, risorse o capitale, per tutta la durata della sua attività salvo diverse disposizioni di legge.
(2) In caso di scioglimento della struttura organizzativa il suo patrimonio, salvo diversa destinazione imposta per legge, sarà devoluto secondo quanto stabilito dall’Assemblea.
(3) La quota associativa è in-trasmissibile , tranne nel caso di cui all’articolo 2, punto “e” (non accettazione della domanda di iscrizione); e non dà luogo ad alcuna rivalutazione.